Esecuzione sfratti, direttiva ONU e manuale di auto difesa
Eravamo convinti che la lotta di classe fosse una cosa seria, ma molti, non avendo assimilato e adattato ai processi di trasformazione sociale ed economica le teorie di Carlo Marx e di György Lukács, confondono la lotta di classe con l’espropriazione proletaria.
Per costoro esiste il diritto all’auto difesa, violenta, di quello che si ritiene un diritto violato.
Per evitare fraintendimenti chiariamo alcuni aspetti.
Va riconosciuto e reso effettivo il diritto alla casa, ma anche quello ad un salario sufficiente, commisurato, però, alla qualità e quantità della prestazione, come il diritto alla salute, all’istruzione, alle pari opportunità e tantissimi altri. Per ora focalizziamo il nostro intervento sulla casa traendo spunto da una segnalazione e da un manuale dal titolo significativo: “Manuale di difesa dagli sfratti”.
La vicenda nasce da un provvedimento dell’Alto Commissario per i Diritti Umani dell’Onu che accogliendo l’istanza di una cittadina parmense, che ha in corso uno sfratto, ha emanato una direttiva, trasmessa all’Italia, con la quale ne richiede la sospensione.
Il provvedimento di sospensione, se accolto dal giudice, resterebbe valido sino alla definizione di una soluzione abitativa adeguata per il nucleo famigliare coinvolto nella procedura. Ovviamente perdurando l’occupazione il proprietario non solo non percepirebbe il canone, ma continuerebbe a pagare le imposte su redditi non percepiti, oltre alle spese per le utenze (acqua , luce, gas ecc.) e quelle condominiali.
La questione è ora passata al Tribunale di Parma, che, sostengono gli attivisti del Rent Strike (Sciopero dell’affitto), dovrebbe recepire la direttiva. La motivazione alla base della direttiva dell’Alto Commissario è fondata nell’avere l’Italia aderito al Patto Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali dell’Onu che, all’art. 11, prevede il “rispetto del diritto di ognuno a uno standard di vita adeguato per sé e per la propria famiglia”. Sulla base di ciò l’Alto Commissariato (che probabilmente ritiene quello italiano sugli sfratti il problema più importante, in questo momento, nel mondo) riconosce, nel caso della donna di Parma, che lo sfratto, senza soluzioni alternative adeguate, è da considerarsi “un atto violento e non rispettoso dei diritti umani di base”. Sicuramente per prima cosa occorre rilevare che un Tribunale attento alla legalità dovrebbe dichiarare quella comunicazione inammissibile agli atti: non è previsto da alcuna legge che una autorità come quella dell’Alto Commissario possa interferire in un procedimento giudiziario.
Se il Tribunale di Parma dovesse accogliere ed applicare la direttiva saremmo alla fine dello stato di diritto. Ci si augura che il Tribunale di Parma non si lasci coinvolgere in interpretazioni che fanno richiamo al diritto “liquido”, o all’ “uso alternativo del diritto” che già troppi guasti hanno creato alla certezza dell’applicazione delle norme. Il ruolo dei giudici sta nell’applicazione della legge, il compito di modificarle e correggerle compete al legislatore. Purtroppo qualche recente pronuncia invece ci ricorda la giustizia da “cadì” che, secondo Max Weber, sta nel giudicare secondo il sentimento, condizionati da motivi etici e politico sociali. Questo tipo di giustizia, come scrive Sabino Cassese, soddisfa la sensibilità dei profani sprovvisti di cultura giuridica. Ma si tratta di giustizia non fondata sulla stabilità e calcolabilità degli effetti che porta ad un indebolimento del principio di legalità. Queste violazioni del sentiero della legalità sono tipiche di quei magistrati che si vogliono rendere indipendenti dalla legge richiamandosi ad altre fonti del diritto, violando così la riserva di legge oltre che il principio di legalità. Con simili interpretazioni il giudice si sostituisce allo stato amministratore e al parlamento invadendone il campo, così facendo egli si rende indipendente dalla legge che manipola con motivazioni etico sociali.
Alcuni suggerimenti che sono presenti nel “Manuale di Difesa allo sfratto” destano preoccupazione invitando alla violazione violenta della legge:
- Aprire le case abbandonate. Ci sono troppe case senza gente e troppa gente senza case. Depenalizzare l’occupazione.
- Fermare tutti gli sfratti. Nessuna persona deve essere obbligata a vivere per strada.
- Espropriazione delle grandi proprietà e dei palazzi dei fondi pensione.
- L’unico strumento veramente efficace però è il PICCHETTO ANTISFRATTO.
Quelle su elencate sono solo alcune indicazioni, ce ne sono altre altrettanto gravi, manca però qualsiasi
considerazione sulle conseguenze che possono derivare dal mettere in atto tali suggerimenti.
Se ai fondi pensione vengono espropriati i loro beni è evidente che i sacrifici di tanti pensionati, che hanno impiegato in essi i loro risparmi per integrare il loro reddito, andrebbero in fumo.
Inoltre molti piccoli proprietari verrebbero travolti dalla mancanza di un supporto al loro reddito restando comunque obbligati a pagare le tasse, le utenze e le spese condominiali.
Ritenere illegittime queste asserzioni non vuol dire sottovalutare il diritto alla casa. Lo si può difendere e lo si deve fare, ma con strumenti giuridici idonei e azioni lecite, non con atti rivoluzionari che la storia ha dimostrato essere privi di risultati positivi.
Se il proprietario, soprattutto il piccolo, non ha la certezza di ottenere il pagamento del canone, ma corre il rischio reale di perdere la disponibilità della casa farà una selezione “classista “ degli inquilini. Saranno le donne sole con figli, gli uomini separati, i lavoratori precari che non troveranno disponibilità di alloggi.
La politica della casa è una questione che va affrontata seriamente. I costi della questione sociale del diritto alla casa di chi vive in situazione di bisogno (vero) non possono essere posti a carico del singolo proprietario, vanno semmai socializzati. La proroga o blocco di sfratti è un provvedimento iniquo e ingiusto.
Esistono già strumenti contrattuali idonei che possono aiutare a rendere disponibili sul mercato le abitazioni, si pensi ai contratti a canoni calmierato frutto di accordi territoriali; alla possibilità, scarsamente utilizza, prevista dal comma 3 dell’art. 1 della legge 431/98, che disciplina una particolare categoria di contratti: quelli degli enti locali quali conduttori.
E’ soprattutto su queste ipotesi e su altre da sperimentare seriamente che bisogna avviare un progetto di ampliamento della disponibilità di case aumentandone l’offerta. E’ necessaria però la partecipazione delle organizzazioni sindacali della piccola proprietà immobiliare e dei sindacati dei conduttori coinvolgendo il governo e gli enti locali nelle scelte in una politica della casa che aiuti la stipula di contratti concordati e che sostenga le situazioni di reale bisogno senza lasciarne il costo sociale a carico del piccolo proprietario.
Diversamente si acuirà lo scontro, anche violento, ma senza sbocchi utili.
Vincenzo Vecchio