Sospendere i servizi comuni al moroso
E’ diritto del condominio sospendere la fruizione di servizi comuni al moroso
Vanno scelte tra le forniture suscettibili di godimento separato e distaccabili.
In un periodo in cui le morosità sono in elevato aumento, si pone all’amministratore di condominio il problema del recupero delle somme dovute dai morosi.
Il comma 9 dell’articolo 1129 del Codice civile gli impone di agire per la riscossione forzosa, salvo che l’assemblea non lo abbia esentato , “Entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso”.
Il successivo articolo, il 1130 del Codice civile individua tra le attribuzioni dell’amministratore proprio la riscossione dei contributi condominiali, un compito a cui non può sottrarsi.
Tra gli strumenti per ottenere la soddisfazione del credito condominialel’articolo 63 delle disposizioni attuative ne prevede uno efficacissimo: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino ij dati dei condomini morosi”.
Ottenuto il titolo esecutivo l’amministratore può colpire i beni del debitore e addirittura iscrivere ipoteca sui suoi beni immobili.
In caso l’inadempimento si protragga per sei mesi, il comma 3 dell’articolo 63 delle disposizioni attuative consente la sospensione del condominio moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Quali sono? Sicuramente servizi comuni sono l’erogazione dell’acqua e del riscaldamento, non lo sono se ci si attiene ad una interpretazione restrittiva gli usi gli usi dei beni comuni (ascensore, portineria, piscina, campo da tennis).
Pare dubbio che, per esempio, nel caso di immobile con portiere, l’amministratore possa sospendere la distribuzione della posta a favore del morosoo addirittura dare indicazione di non intervenire nel caso si introducano estranei nella proprietà dello stesso.
Detto ciò, è evidente che l’ordinanza del 30 giugno 2021 emessa dal giudice del Tribunale di Brescia, sezione III civile che consente all’amministratore di chiudere l’utenza dell’acquedotto al condomino moroso, pur in linea con altri provvedimenti (non esenti da contrasti) apre un varco importante.
Nel ricorso il condominio evidenziava l’esistenza di una persistente morosità in capo ad un condomino e chiedeva l’autorizzazione al distacco della fornitura.
Il tribunale di Brescia ha accolto il ricorso ed ha riconosciuto al condominio il dirioo ad interrompere il servizio “con la chiusura della relativaerogazione e con l’autorizzazione ad accedere , anche con l’ausilio della forza pubblica, all’immobile di proprietà del resistente ove è ubicato il contatore individuale.