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Norme sulla qualità dell’acqua nuovi costi a carico degli utenti e dei condomini

Norme sulla qualità dell’acqua nuovi costi a carico degli utenti e dei condomini

Da oltre un anno è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 18 del 23/02/2023 attuativo della direttiva (UE) 2020/2184.

La norma è diretta, lo prevede espressamente al comma 2 dell’art. 1, a disciplinare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Interessa quindi tutti i punti di prelievo non solo strettamente connessi all’uso alimentare. La norma prevede all’art. 23 nei casi di eventuali violazioni sanzioni elevatissime, che vanno da un minino di 5 mila a un massimo di 30 mila euro. La responsabilità deriva dalla proprietà o comunque attribuzione di un tratto di conduttura di erogazione dell’acqua da usare per il consumo umano.

Sino al contatore di proprietà dell’ente erogatore la competenza e la responsabilità è dell’ente che gestisce il servizio idrico, da quel punto in avanti la responsabilità può gravare su diversi soggetti: il proprietario del singolo immobile nel tratto successivo al suo contatore divisionale e, nel caso di immobile in condominio, sull’amministratore per la porzione di tubazione che collega il contatore “master” dell’ente erogatore al tratto di tubazione comune e sino allo stacco delle singole utenze.

La norma non stabilisce in modo specifico ed analitico né la frequenza delle analisi (annuali?) né le ricerche di inquinanti da individuare ( di natura biologica o chimica). Fa un riferimento generico e privo di senso ai criteri delle <<Li­nee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32>>.

Ovviamente, come sempre, facendo perno su sicurezza e sanzioni, molti soggetti, spesso improvvisati (ricordiamo quanto avvenuto con il superbonus) si presentano come esperti in piani di sicurezza, di valutazione del rischio e si propongono per effettuare le analisi.

Sollevare da responsabilità gli utenti, vittime della normativa costa loro caro. Le offerte di analisi dell’acqua, sulla base dell’indagine effettuata da APPC, impongono dei costi, per singolo utente, che variano dai 100 ai 250 euro per punto di prelievo oltre al costo del piano di rilevazione del rischio.

Per fare un esempio concreto in un condominio di 10 unità immobiliare con contatore unico e contatori divisionali individuali i prelievi e le analisi comportano la verifica all’uscita del contatore master (a carico del gestore della rete), all’uscita del contatore individuale (a carico del singolo condomino, e, se esiste un tratto di tubazione condominiale, una ulteriore verifica a carico dell’amministratore di condominio.

E’ chiaramente un balzello costoso e inutile che graverà sui singoli utenti con un costo medio per singola analisi di circa 150 euro all’anno, importo spesso superiore al costo del consumo dell’acqua. E’ una norma che dal punto di vista igienico sanitario è priva di qualsiasi utilità epidemiologica o sanitaria e di prevenzione e che non tiene conto della analisi comparativa costo/beneficio,

Se si ipotizzano 40 milioni di punti di prelievo (ipotesi per difetto) la spesa a carico delle tasche degli utenti si avvicina ai 500 milioni di euro all’anno. La norma, è passato oltre un anno dalla sua entrata in vigore, non viene applicata integralmente dagli unici enti che avrebbero le competenze tecniche e la capacità economica per sostenerne i costi con grosse economie di scala: i gestori del servizio idrico.

Appc si appresta a promuovere una raccolta di firme da depositare in parlamento: si chiederà una modifica profonda e radicale del decreto legislativo 18/23 e la previsione, ma con obblighi solo a carico del gestore del servizio idrico di quelle analisi necessarie ed utili ad assicurare una maggiore sicurezza sulla qualità dell’acqua. Il resto è una spesa inutile che distrae dai veri problemi degli acquedotti e tra questi quello della perdita di oltre il 50% del liquido per l’inadeguatezza e mancata manutenzione delle condutture.

Non ci risulta che in altri paesi europei esista una norma che imponga simili obblighi agli utenti.

Vincenzo Vecchio
Presidente Nazionale APPC

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